Pensioni

Assegno ordinario di invalidità

A chi è rivolto

L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione concessa al lavoratore invalido. Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

La riduzione della capacità di lavoro va valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato, considerando quindi i fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale, ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente l’assegno e la conciliabilità della patologia con il lavoro svolto.

 

Chi ne ha diritto

Requisiti

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione non reversibile, prevista per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.

Durata

L’assegno ha durata triennale. Prima della scadenza del triennio, è necessario fare la domanda di rinnovo e sottoporsi di nuovo a visita medica perché l’Inps confermi la diagnosi medico legale e il conseguente diritto alla percezione della prestazione. Dopo il secondo rinnovo l’assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l’istituto di previdenza può comunque effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Misura e decorrenza

L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali sotto indicati:

È possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno e la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento. L’importo dell’assegno, in questo caso, è ridotto in relazione alla retribuzione percepita come da tabella G allegata alla legge 335/95:

L’assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

La domanda

Si può presentare alla sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione e dell’invio telematico di questo fondamentale certificato.

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione dell’assegno ordinario di invalidità danno luogo all’accredito di contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto, e non dell'importo, della pensione di vecchiaia. Nel caso in cui l’assegno venga revocato per mancanza del requisito sanitario, tale contribuzione non è valutata per la concessione della pensione di vecchiaia.

Assegno ordinario di invalidità e rendita Inail o IPSEMA

Per le decorrenze, dal 1° settembre 1995 i trattamenti di invalidità liquidati dall'Inps (assegno ordinario e pensione di inabilità) e la rendita Inail sono incumulabili se riferiti allo stesso evento o causa. In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale. Tale disposizione introdotta dalla riforma n. 335/1995 coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge ma, in tali fattispecie, continua l'erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.

Documenti necessari

Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugato)

Cerificato medico SS3

Ultima dichiarazione dei redditi 

Codice Iban

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