Il ricongiungimento familiare è riconosciuto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno o cittadinanza UE.
I requisiti oggettivi richiesti sono:
- la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali
- disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere
- disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo
Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
- figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualore esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute
Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.