L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La prestazione spetta a:
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.