Permessi di Soggiorno

Rinnovo Permessi Soggiorno

A chi è rivolto

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 60 giorni dalla scadenza. E’ prevista l’espulsione amministrativa decorsi  60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato chiesto il rinnovo.

Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza completa, mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

 

Chi ne ha diritto

Possono rinnovare il permesso di soggiorno gli stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

  •  rinnovabilità del titolo (alcuni non lo sono come il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto uniforme, il permesso per volontariato, il permesso di soggiorno per studio oltre  il terzo anno fuori corso, il permesso per lavoro stagionale)
  • permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (passaporto o titolo equivalente, mezzi di sostentamento, assolvimento obbligo assistenza sanitaria se richiesta, alloggio se richiesto, assenza di motivi ostativi)
  • requisiti specifici per la tipologia di permesso

Il permesso non è rinnovabile in caso di assenza dal territorio nazionale per sei mesi o per più della metà della durata del permesso.

 

Documenti necessari
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