Al compimento del 67° anno del titolare della prestazione, l’assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità per gli invalidi civili, così come la pensione non reversibile per i sordi, sono sostituiti dall’assegno sociale.
Gli invalidi civili e i sordi, che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995 (cioè i nati entro il 1930), continuano a percepire, come sostitutiva della precedente prestazione, la pensione sociale.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro della domanda di Assegno Sociale Sostitutivo.
Ai fini dell’assegno sociale sostitutivo, gli invalidi civili parziali devono far riferimento al limite individuale previsto per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale (per il 2020 è di € 4.926,35).
Gli invalidi civili totali e i sordi devono far riferimento allo stesso limite reddituale previsto per la concessione della originaria pensione di invalidità civile e della pensione non reversibile (per il 2020 è € 16.982,49). Si considerano gli stessi redditi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile e sordità ovvero solo quelli individuali valutabili agli effetti dell'Irpef, con esclusione della pensione di guerra e della rendita dell' Inail.
In sede di prima liquidazione, si individuano i redditi riferiti all'anno in corso, mentre negli altri casi si fa riferimento a quelli dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati nell'anno in corso.
L’assegno sociale sostitutivo continuerà ad essere erogato alle suddette condizioni anche nel caso in cui, in sede di visita medica di verifica, non venisse confermato il requisito sanitario che aveva dato luogo alla prestazione originaria.
In caso di pluriminorazioni, gli assegni sociali sostitutivi della pensione/assegno di invalidità civile e della pensione non reversibile per sordità, nonché la pensione non reversibile dei ciechi, sono tra loro cumulabili.
Alle condizioni reddituali sopra descritte, si ha diritto a percepire l’assegno sociale sostitutivo nella misura prevista quale importo base (per il 2020, € 374,48) ovvero senza gli aumenti istituiti dalle finanziarie del 1999 e 2000, le maggiorazioni e l’incremento, che sono stati disposti per la generalità degli ultrasessantasettenni aventi diritto all’assegno sociale.
Per beneficiare dei suddetti miglioramenti, anche gli invalidi civili e i sordi devono essere in possesso dei requisiti reddituali personali e coniugali previsti per la generalità degli ultrasessantasettenni.