L’indennità di malattia è riconosciuta ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica. Le categorie interessate sono:
Sono esclusi invece dall'indennità di malattia:
L’indennità viene erogata dall’Inps, ma è anticipata dal datore di lavoro per la quasi totalità dei lavoratori/trici. I primi tre giorni di malattia sono considerati di “carenza” e non vengono indennizzati dall’Inps, ma, se previsto dal contratto di lavoro, devono essere indennizzati dal datore di lavoro. La maggior parte dei contratti di lavoro stabilisce un’integrazione dell’indennità di malattia da parte del datore, che può arrivare fino al 100% della retribuzione.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e la gestione di eventuali controversie.
CASI PARTICOLARI
Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.
Ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Ai lavoratori disoccupati l’indennità di malattia spetta purché la stessa inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
Ai lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, l’indennità è subordinata al requisito di 100 contributi giornalieri accreditati al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Ai lavoratori iscritti alla gestione separata, l’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:
N.B. L’indennità non viene erogata per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. In caso di ricovero ospedaliero vengono indennizzate tutte le giornate fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. I periodi di malattia relativi a determinate patologie (oncologiche o cronico-degenerative gravi) sono equiparai alla degenza ospedaliera anche se trascorsi a domicilio.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Per ottenere l’indennità di malattia, il lavoratore/trice deve:
Le fasce orarie di reperibilità sono:
AVVERTENZE E SANZIONI
N.B. Il mancato o ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio. I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.
In casi di malattia insorta all’estero se:
MISURA DELL'INDENNITA'
Lavoratori Dipendenti
50% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno
66,66% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 21° al 180° giorno
Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria
80% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) per tutto il periodo di malattia.
N.B. L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero e ai 2/3, quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro (lavoratori disoccupati o sospesi) nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”.
Iscritti alla gestione separata
8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%)
N.B. L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%)
Lavoratori Marittimi
75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale;
75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, se indennità di malattia complementare;
50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).