Fino al 2000, l’Inail ha indennizzato, in caso di infortunio o di malattia professionale, la sola perdita della capacità lavorativa, escludendo quei danni alla salute di natura esistenziale, relazionale ed estetica che, invece, sono stati inclusi con l’introduzione del cosiddetto danno biologico nel Decreto legislativo n. 38/2000, ispirandosi ad una concezione più ampia della tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore/trice.
Di fatto, l’Inail, pur adeguandosi, indennizza solo una parte di tutte le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale, che influiscono sulle condizioni di vita individuali. Per questa ragione, a coloro che hanno subito un danno alla salute per un incidente sul lavoro o una malattia professionale, non è preclusa la possibilità di chiedere al datore di lavoro, anche per via giudiziaria, qualora sia accertata la sua responsabilità nella determinazione dell’evento lesivo, il risarcimento di quanto non è stato indennizzato dall’Inail (da qui la definizione del cosiddetto danno differenziale).
In questi casi, l’Inca è in grado di assistere la lavoratrice e il lavoratore in tutte le fasi di svolgimento del contenzioso potendo contare su propri medici legali e avvocati.
Le prestazioni erogate dall’Inail, infatti, sono per la loro specifica natura indipendenti dall’esistenza di un illecito civile e non coprono componenti fondamentali di danno quali:
* il danno biologico temporaneo;
* il danno morale;
* il danno biologico permanente fino al 5% compreso;
* il danno biologico da morte;
* il danno esistenziale.
Inoltre, le tabelle Inail per il danno biologico non ne esauriscono il ristoro in quanto vi è o può esservi la differenza ai fini risarcitori tra danno alla salute e danno biologico tabellato, ovvero tra una valutazione prettamente individuale dei pregiudizi che la menomazione ha cagionato e quella statica, con indici fissi generalizzati e quindi suscettibili di una “personalizzazione standardizzata”.
Ne consegue che, sulla base di tale normativa e in considerazione della diversa natura delle prestazioni Inail, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale rispetto al risarcimento del danno dell’infortunato, spetta al lavoratore il diritto di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno cosiddetto differenziale dal datore di lavoro in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, sia di importo superiore alla liquidazione in capitale o alla rendita erogata dall’Inail.
Perché è importante rivolgersi all’Inca:
Limitare l’intervento alla sola tutela previdenziale significa precludere ai lavoratori e alle lavoratrici, vittime di infortunio o di una malattia professionale dovuto a responsabilità di terzi, di vedere soddisfatti diritti primari previsti dalla stessa Costituzione ( art.32). Inoltre, la tutela risarcitoria è strettamente collegata all’obiettivo della prevenzione.