Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito con l’art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007 ed è gestito dall’Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Detta prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.
Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva sia fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.
Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d’ufficio dall’Inail, attraverso due acconti e un conguaglio. Pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza.
Per il 2017 l’importo complessivo della prestazione aggiuntiva è stato del 14,7%, mentre per il 2018, su Determina Inail 381/2018, i Ministeri competenti hanno decretato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, pari al 20% della rendita Inail percepita.
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Destinatari del beneficio sono:
Inca ricorda che il beneficio è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili, poiché queste, con l’approvazione della legge n. 76/2016, sono state equiparate ai coniugi, il che determina l’applicazione automatica delle norme riguardanti le prestazioni economiche erogate dall’Inail.