Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica.
La previdenza complementare, infatti, interessa i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i familiari a carico dei lavoratori.
L’adesione è libera e volontaria.
Con il decreto legislativo n. 252/2005 viene introdotto, dal 1° gennaio 2007, il meccanismo del silenzio-assenso: qualora le lavoratrici e i lavoratori non decidono esplicitamente (modalità esplicita, compilazione della modulistica TFR2 e modulistica del Fondo pensione), entro sei mesi dalla data di prima assunzione, di aderire o no alla previdenza complementare, il TFR maturando viene conferito automaticamente alla previdenza complementare:
Per le lavoratrici e i lavoratori, occupati in aziende con almeno 50 dipendenti, che hanno deciso esplicitamente di lasciare il TFR, tutto o in parte, presso il datore di lavoro, la quota non conferita alla previdenza complementare viene trasferita al Fondo di Tesoreria dello Stato Gestito dall’Inps. In ogni caso, il lavoratore/trice può decidere di aderire alla previdenza complementare in qualsiasi momento o conferire la restante parte.
Cambio datore di lavoro
Nel caso in cui il lavoratore/trice cambi azienda, ci deve essere tra datore di lavoro e lavoratrice/lavoratore uno scambio di informazioni. Occorre presentare una dichiarazione che indichi la scelta fatta nel precedente rapporto di lavoro.
Il finanziamento
I Fondi pensione negoziali sono finanziati da un contributo a carico della lavoratrice- lavoratore, da un contributo a carico del datore di lavoro e dal TFR maturando (tutto o in parte). Se si aderisce ad un Fondo pensione negoziale versando un contributo a proprio carico, si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. E’ possibile aderire anche solo con il TFR ma, in tal caso, si perde il contributo del datore di lavoro.
Per le lavoratrici e i lavoratori, con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, è prevista l’integrale destinazione ai Fondi pensione dell’accantonamento annuale del TFR e, qualora espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, la possibilità di versare una quota minima di TFR (novità introdotta dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017). Se non previsto, il versamento rimane totale. Per le lavoratrici e i lavoratori, invece, con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, non vi è l’obbligo di destinare l’intero TFR maturando e possono anche scegliere di versare la parte di TFR maturando stabilita dalle fonti istitutive. In alcuni casi, è inoltre prevista la possibilità di versare il TFR pregresso in accordo con il datore di lavoro.
Le Prestazioni
Sono previste prestazioni in fase di accumulo e prestazioni al pensionamento. E’ inoltre prevista la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
Prestazioni in fase di accumulo: anticipazioni e riscatti
L’anticipazione può essere richiesta per:
Il riscatto della posizione può essere richiesto nei seguenti casi:
Prestazioni al pensionamento
Si consegue il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere:
Le tipologie di rendita(ad esempio vitalizia, reversibile, ecc.)sono riportate nel Documento sulle rendite elaborato dal Fondo pensione e si sceglie al momento del pensionamento.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Consiste nella possibilità dell’aderente di richiedere, a determinate condizioni previste dalla legge, l’erogazione frazionata - sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - di tutto o parte del montante accumulato nelle forme pensionistiche complementari fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per la Rita viene applicata una forma agevolata di tassazione.
Le condizioni sono:
Oppure:
Perdita dei requisiti di partecipazione
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione negoziale (ad esempio, per cessazione rapporto di lavoro, cambio contratto collettivo, ecc.) è possibile:
Trasferimento ad altro Fondo
Qualora la lavoratrice o il lavoratore perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può chiedere il trasferimento della posizione ad altro Fondo pensione negoziale, cui accede in relazione alla nuova attività. In costanza dei requisiti di partecipazione, dopo due anni di permanenza, l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare.
In caso di trasferimento dal Fondo pensione negoziale ad altra forma di previdenza complementare, il contributo del datore di lavoro diventa esigibile solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali.
Regime fiscale
Al fine di incentivare le adesioni ai Fondi pensione, sono state previste alcune agevolazioni fiscali:
La disciplina fiscale del D.lgs. 252/2005 si applica ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007. Ai montanti maturati fino al 31/12/2006 si applicano le disposizioni vigenti a tale data.