Hanno diritto al congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, partner unito civilmente, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La domanda per ottenere il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:
L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione), entro un limite massimo di reddito, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa ma non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.
Nel privato, l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, mentre nel comparto pubblico la retribuzione è a carico dell'amministrazione.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
I congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).
Possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa; sono comunque previsti per:
Il congedo non è riconoscibile ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori agricoli giornalieri, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori parasubordinati.