Ai lavoratori part time portatori di handicap, dipendenti pubblici o privati, anche a tempo determinato (per tutta la durata del contratto) è data possibilità di richiedere:
La domanda per ottenere i permessi o il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.
Per i rapporti di lavoro part time, i permessi possono essere riproporzionati. E’ necessario premettere che il part time può essere di tre tipi:
I tre giorni di permesso mensile non vengono ridotti in caso di part time orizzontale o verticale a mesi; nel part time verticale a giorni o settimane e nel part time misto, i tre giorni vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione dell’attività lavorativa.
I permessi orari, cioè i tre giorni richiesti a ore, vengono calcolati in base ai giorni lavorativi e all’orario settimanale nel part time verticale a mesi (o di lavoro a tempo pieno), mentre nel part time orizzontale, verticale a settimane o giorni e in quello misto vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione dell’attività lavorativa.