Handicap

Permessi e congedi per lavoratori che assistono familiari disabili

A chi è rivolto

Hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92), i lavoratori che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, partner unito civilmente, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, I permessi non sono riconosciuti, invece, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.

I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto; sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.

La domanda per ottenere i permessi o il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:

  • per i lavoratori privati, all’Istituto previdenziale, allegando la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia, al datore di lavoro, indicando nella domanda, la modalità di fruizione dei permessi o congedi.
  • per i lavoratori pubblici, l’istanza va presentata all'amministrazione con la comunicazione della modalità di fruizione dei permessi e congedi.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).

I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa; sono comunque previsti per:

  • visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
  • stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
  • necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.

Inoltre:

  • la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;
  • la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;
  • la presenza di assistenti familiari (badanti) non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;
  • il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui vive la persona disabile (oltre 150 km); in questo caso, il lavoratore deve però attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Le norme introducono anche il principio del referente unico: non è possibile riconoscere i permessi a più di un lavoratore per assistere la stessa persona disabile; nel caso in cui si desideri richiedere permessi per un nuovo soggetto sarà necessario presentare una nuova domanda che sostituisce la precedente.

Lo stesso lavoratore/trice può invece richiedere più permessi per prestare assistenza a più familiari disabili.

Documenti necessari
Credits: Batmad.it