La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per eventi e cause particolari (per gravi motivi). E’ possibile usufruire del congedo, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo può essere richiesto per sé stesso; per la famiglia anagrafica; per i soggetti non conviventi (di cui all’art. 433 del codice civile) quali: coniuge, figli/e, nipoti, in caso di mancanza dei figli/e, genitori, progenitori, se mancano genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle); portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
N.B. Il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito; allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di quattro anni di astensione retribuita.
La domanda per ottenere il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
I congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).