I lavoratori mutilati e invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure della durata non superiore a trenta giorni.
Non si tratta del congedo per cure termali, ma della possibilità riconosciuta ai lavoratori affetti da gravi patologie (oncologiche, ma non solo), che richiedono lunghi periodi di terapia, di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro (D.lgs 119/2011) per sottoporsi ai cicli di cura necessari e non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.
La domanda per ottenere il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.