L’Ape - Anticipo pensionistico – è una indennità economica a carico dello Stato, erogata dall’Inps a soggetti in possesso di particolari condizioni.
Istituita in via sperimentale con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, per il periodo inizialmente individuato a partire dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2019 e ancora al 31 dicembre 2020 con la legge n. 160/2019, pur mantenendo la caratteristica di misura sperimentale. La legge n.178 del 30 dicembre 2020, ha previsto un'ulteriore proroga a tutto il 2021 per coloro che nello stesso anno maturano i requisiti previsti. Il comma 91 della legge 30 dicembre 2021 ha previsto la proroga dell'Ape sociale al 31 dicembre 2022.
L’importo dell’indennità di Ape sociale è pari alla rata mensile della pensione spettante, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo non può, in ogni caso, superare i 1.500 € mensili. L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps in 12 mensilità l’anno e fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento pensionistico conseguito anticipatamente rispetto all'età per la pensione di vecchiaia.
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L’indennità può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata che abbiano compiuto 63 anni di età e siano in possesso rispettivamente di almeno 30 o 36 anni di contributi.
Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:
E' stata eliminata la condizione, ai fini dell'accesso alla misura, che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) dui alla lettera a) del comma 179 dell L. 232/2016
Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità con almeno 36 anni di contribuzione e se, per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, come disposto dalla legge di bilancio 2018, 7 anni negli ultimi 10, abbiano svolto una delle seguenti attività lavorative classificate come particolarmente difficoltose e rischiose:
Il comma 92 prevede l’ampliamento delle professioni cd. “gravose” di cui all’allegato C all’art. 1, comma 179, lett. d), della l. 232/2016 (LB 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018. In particolare, prevede che le disposizioni a favore dei lavoratori c.d. gravosi si applicano alle seguenti 23 categorie professionali individuate in base alla classificazione Istat (allegato 3 LdB):
Per la maturazione del requisito contributivo necessario, 30 o 36 anni, è possibile cumulare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, in paesi comunitari ed extracomunitari, se l’Italia ha con questi stipulato una specifica convenzione, eventuali periodi coincidenti dovranno essere valutati una sola volta.
Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni. Il comma 93 prevede che “le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2022”. Pertanto, i soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla norma nel corso dell'anno 2022 devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2022 ovvero entro il 15 luglio 2022. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.
A partire dal 2018, le lavoratrici madri possono accedere all’indennità con un’anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36 anni necessari. La riduzione prevista è di 12 mesi per ogni figlio/a, fino ad un massimo di 2 anni.
Occorre tener presente che:
Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugato)
Verbale di invalidità civile con percentuale superiore al 74% (se rientrante in questa casistica)
Documentazione attestante l'assistenza al familiare in stato di handicap (se rientrante in questa casistica)
Documentazione attestante l'attività faticosa e rischiosa - AP116 (se rientrante in questa casistica)
Lettera di licenziamento se disoccupato
Data di matrimonio o di variazione dello stato civile
Dichiarazione dei redditi