Sempre più lavoratrici e lavoratori possiedono contributi in diverse casse e gestioni pensionistiche. Oltre alla ricongiunzione dei contributi, oramai diventata onerosa per tutti, esistono varie possibilità di sommare gratuitamente la contribuzione posseduta per acquisire il diritto ad un’unica pensione.
Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.
In questa sezione sono riportate le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:
Computo nella gestione separata (art. 3 del DM 282/1996)
Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.
Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.
Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:
Questa facoltà non può essere effettuata dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.
Le lavoratrici e i lavoratori che esercitano il computo accedono ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni previste nella gestione separata. Per il diritto alle pensioni di vecchiaia e anticipate bisogna quindi perfezionare i requisiti vigenti per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.
La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 67 anni di età (nel periodo 2019-2022), con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale (€ 690,42 nel 2020).
Non perfezionando tali requisiti, la pensione di vecchiaia si può ottenere a 71 anni di età (nel 2019-2022), con 5 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), indipendentemente dall’importo maturato, sempreché vengano soddisfatte le condizioni previste per l’opzione sopra citate.
Il diritto alla pensione anticipata si matura con il possesso di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini (nel periodo 2016-2026). Per l’erogazione del trattamento, dal 1° gennaio 2019, è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dalla maturazione di tale requisito contributivo.
La pensione anticipata si può conseguire anche a 64 anni di età (nel 2019-2022), con 20 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale (€ 1.288,78 nel 2020). Per questo trattamento anticipato non è prevista la cosiddetta “finestra” di uscita.
Inoltre, nel triennio 2019-2021, esercitando il computo, si può accedere anche alla pensione anticipata «Quota 100», a 62 anni di età con almeno 38 anni di contribuzione. Per questa prestazione è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (6 mesi di attesa se da ultimo l’assicurato è stato dipendente di una pubblica amministrazione).
Attenzione: Come previsto nel regime contributivo, le lavoratrici madri possono anticipare l'età prevista per il pensionamento - di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi - oppure, in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione. Inoltre, per determinate pensioni anticipate è prevista una maggiorazione della contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età.
Le pensioni di vecchiaia e anticipate decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di computo, sempreché siano perfezionati le condizioni e i requisiti richiesti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Per informazioni più dettagliate sulle varie prestazioni si rimanda alla sezione dove vengono illustrati i trattamenti pensionistici per “Assicurati con primo contributo successivo al 31 dicembre 1995”.
Ricorrendo i requisiti richiesti, compresi quelli per l’esercizio dell’opzione, il computo può essere esercitato anche per ottenere un trattamento di invalidità (assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa) e la pensione supplementare, nonché per il conseguimento della pensione indiretta ai superstiti.
Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.
Totalizzazione dei periodi assicurativi (DLgs. n. 42/2006)
La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.
Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.
Questa facoltà non può essere richiesta da coloro che hanno ricongiunto periodi assicurativi (tranne le ricongiunzioni concluse prima del 3.3.2006) o dai lavoratori già pensionati, ad eccezione della titolarità della sola pensione estera. Inoltre, i titolari di trattamento pensionistico indiretto ai superstiti o di reversibilità possono chiedere una pensione “diretta” in totalizzazione (di vecchiaia, anticipata o di inabilità).
La totalizzazione consente di ottenere la pensione di vecchiaia e anticipata con requisiti propri, espressamente disposti dalla norma. Tuttavia, dal 1° gennaio 2013, tali requisiti sono stati adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita.
Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti: 66 anni di età sia per gli uomini che per le donne (nel periodo 2019-2022) e 20 anni di contribuzione. Inoltre, bisogna attendere l'apertura della cosiddetta “finestra” prevista per le pensioni in totalizzazione. La pensione di vecchiaia decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.
Per la pensione anticipata, le lavoratrici e i lavoratori devono maturare 41 anni di contribuzione (nel periodo 2019-2022); per questa prestazione, ai fini del diritto, l’Inps non considera la contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, ASpI, mini ASpI e NASpI. Per l’erogazione del trattamento, inoltre, bisogna attendere l'apertura della cosiddetta “finestra”. Per la pensione anticipata l'attesa è pari a 21 mesi dalla maturazione del requisito contributivo.
Per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, invece, la decorrenza è fissata dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) successivo a quello di maturazione dei requisiti, sia per la pensione di vecchiaia che per l’anticipata.
Si può ricorrere alla totalizzazione anche per conseguire la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o inabilità a qualsiasi proficuo lavoro se il lavoratore da ultimo è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.
Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l'assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).
La pensione in totalizzazione, se di importo modesto, non viene integrata al trattamento minimo.
Cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996 (L. n. 228/2012 e L. n. 232/2016)
Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.
All’inizio si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.
Questa facoltà non può essere effettuata dal lavoratore già titolare di pensione, ad eccezione della sola pensione estera. I titolari di trattamento pensionistico indiretto ai superstiti o di reversibilità possono chiedere una pensione “diretta” in cumulo (di vecchiaia, anticipata o di inabilità).
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 67 anni di età (periodo 2019-2022), con il possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Inoltre, nei casi in cui l’ultima contribuzione sia stata versata nella gestione separata, l’Inps richiede anche la maturazione di un importo minimo del trattamento, pari ad almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale (€ 690,42 nel 2020).
Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui Regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa (quelli non coincidenti) sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati (insieme a quelli coincidenti) solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In sostanza, in queste situazioni, il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”, ovvero in una prima fase senza il pro-quota della cassa libero professionale e senza gli istituti giuridici conseguenti, quali, ad esempio, la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima e la maggiorazione sociale. Quando saranno raggiunti i requisiti previsti dalla cassa libero professionale, dove sono stati versati i contributi, sarà erogato anche tale pro-quota e gli istituti giuridici conseguenti. Secondo l’Inps, gli istituti giuridici connessi alla pensione devono essere erogati, ove spettanti, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, ovvero sull’importo finale della pensione, completo di tutte le quote.
La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti o, in caso di esplicita richiesta da parte dell’interessato, dal mese successivo alla presentazione della domanda. Per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, invece, la decorrenza è fissata dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dell’anno di maturazione dei requisiti.
Dal 1° gennaio 2017 si può accedere alla pensione anticipata in cumulo. Per il diritto a questa prestazione le donne devono maturare 41 anni e 10 mesi di contribuzione mentre gli uomini 42 anni e 10 mesi. Se sono stati versati contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o in un Fondo sostitutivo, il requisito si perfeziona valutando tutti i contributi accreditati, fermo restando che bisogna comunque avere 35 anni senza considerare la contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI.
I requisiti per la pensione anticipata non sono stati adeguati all’incremento della speranza di vita e resteranno invariati fino al 31.12.2026. Tuttavia, per chi matura il requisito contributivo a partire dal 1° gennaio 2019 è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dal perfezionamento di tale requisito. Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, invece, la decorrenza è fissata dal 1° settembre o 1° novembre dello stesso anno solare in cui si matura il requisito contributivo.
Nel triennio 2019-2021, si può accedere anche alla pensione anticipata «Quota 100» in cumulo,a 62 anni di età con almeno 38 anni di contribuzione. In questo caso, però, non vengono cumulati né i periodi contributivi posseduti nelle casse dei liberi professionisti e nell’INPGI, né i periodi di lavoro svolto nel comparto Sicurezza, Soccorso pubblico e Difesa. Anche per questo trattamento è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti o di 6 mesi se da ultimo l’assicurato è stato dipendente di una pubblica amministrazione.
Inoltre, a determinate condizioni espressamente stabilite dalla norma enel limite delle risorse previste annualmente, è possibile ottenere la pensione anticipata in cumulo con 41 anni di contribuzione se lavoratrice/lavoratore “precoce”, ovvero se si è in possesso di 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età.
Per informazioni più dettagliate sulle pensioni “Quota 100” e per “precoci” si rimanda alle apposite sezioni.
Infine, si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.
Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.
A differenza degli altri istituti trattati (computo, totalizzazione e cumulo per destinatari del contributivo), al ricorrere delle condizioni reddituali richieste, la pensione liquidata con il cumulo viene integrata al trattamento minimo qualora una delle gestioni coinvolte preveda tale beneficio.
Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo (DLgs. n. 184/1997)
I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.
Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.
Le lavoratrici e i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1.1.1996 possono usufruire di questo cumulo a condizione che abbiano optato per il sistema contributivo in tutte le gestioni interessate. Questa facoltà non può essere effettuata dal lavoratore già pensionatoin una delle gestioni da cumulare.
Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996. Per l’illustrazione dei requisiti si rimanda alla sezione dove vengono trattate le pensioni per “Assicurati con primo contributo successivo al 31 dicembre 1995”.
Per i lavoratori optanti al sistema contributivo e che non hanno perfezionato il diritto a pensione entro il 31.12.2011, i requisiti per il diritto alle pensioni di vecchiaia e anticipate sono quelli previsti per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Per l’illustrazione dei requisiti si rimanda alla sezione dove vengono trattati i trattamenti pensionistici per “Assicurati con prima contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996”.
Occorre precisare che con l’esercizio di questo cumulo, le pensioni di vecchiaia decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda (se perfezionati tutti i requisiti richiesti).
Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.
Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo, però, quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.
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N.B. Per verificare la soluzione più conveniente tra computo, totalizzazione e cumulo e avere una consulenza personalizzata, altamente qualificata, le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi ad uno degli uffici del Patronato INCA, presenti in tutto il territorio nazionale e all’estero.