Pensioni

Pensione anticipata "Quota 100"

A chi è rivolto

A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, definita «pensione Quota 100».

 

Chi ne ha diritto

Possono conseguire la pensione “Quota 100” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995). La norma esclude le forme previdenziali diverse quali: Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.

Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità). Il requisito anagrafico di 62 anni di età non verrà adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Il diritto a pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.

È possibile accedere alla pensione «Quota 100» anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i previsti requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”). Mentre per coloro che hanno maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2018, la norma ha previsto il diritto alla prima decorrenza utile dal 1° aprile 2019.

Diverse disposizioni vengono invece previste, a partire dal 1.01.2019, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, identificate all’ art. 1 comma 2 decreto legislativo n. 165/2001.

I dipendenti di tali amministrazioni che hanno maturano i requisiti richiesti entro il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. Coloro che maturano i prescritti requisiti dal 30.01.2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”) e, comunque, non prima del 1° agosto 2019.

Ai fini dell'accesso a pensione in “Quota 100”, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 1,comma 2, decreto legislativo 165/2001) devono presentare la domanda di collocamento a riposo all'Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Per il lavoratore pubblico che ha perfezionato i requisiti per l'accesso a "Quota 100", non può essere disposto il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età (65 anni).

Pensione anticipata “Quota 100” triennio 2019-2021

pensione anticipata quota 100 TAB 1

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione dei requisiti.

Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in «Quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per conseguire la pensione in “Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La pensione cosiddetta «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Particolari disposizioni sono previste per far fronte all’emergenza COVID-19.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

Documenti necessari

Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugato)

Eventuale documentazione inerente a Riscatto/Ricongiunzione

Dichiarazione dei redditi

Codice Iban

Credits: Batmad.it