L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti potranno inoltrare le domande unicamente in via telematica all'Inps, attraverso il portale e non più al datore di lavoro, che comunque continuerà ad anticipare le quote spettanti nella busta paga del lavoratore stesso. I pensionati devono richiedere il trattamento all’Inps sempre in modalità telematica.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.
Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo familiare non ha percepito alcun reddito, l’assegno viene comunque erogato; mentre non spetta se ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità (ad esempio la casa di abitazione).
L’importo dell’assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall’INPS.
Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la competenza, quali:
Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a €1032,91:
Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:
L’assegno deve essere richiesto entro il 30 giugno di ogni anno, in quanto viene erogato da luglio al giugno dell’anno successivo.
Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.
Nella composizione del nucleo rilevano i seguenti familiari: