È la prestazione assistenziale che la legge n. 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione.
L’età di 65 anni, inizialmente prevista per accedere alla prestazione, dal 2013 è stata incrementata in base agli adeguamenti della speranza di vita e dal 2018 è stata aumentata di un anno; e dal 2019 è di 67 anni.
L’assegno sociale può essere riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini della repubblica di San Marino, ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari, purché residenti nel territorio italiano; e ancora, agli extracomunitari con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e agli stranieri o apolidi in possesso della qualifica di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria.
La domanda va inoltrata all'Inps, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue. Per l’inoltro dell’istanza, l’interessato può avvalersi dell’assistenza del Patronato Inca Cgil.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro della domanda di Assegno Sociale.
Hanno diritto all'assegno sociale:
Requisiti
Redditi influenti
Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell' imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.
Redditi non influenti
Misura
L’importo dell’assegno sociale, per il 2021, è pari a €.460,28 mensili. In presenza di redditi, può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito stabiliti.
L’importo dell’assegno sociale è ridotto del 50%, in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari, ovvero è in misura inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. Non opera nessuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.
Maggiorazione dell’Assegno sociale
Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli ultrasettantacinquenni.
Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di €. 516,46, perequato dal 2003. Da gennaio 2008, grazie all'accordo sindacati-governo del luglio 2007, il suddetto importo è stato portato fino a 580,00 euro e, per il 2021, è pari a 652,21 euro.
Per il diritto alla maggiorazione:
a) il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
b) il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo del trattamento minimo del Fpld.
Per il diritto all’incremento:
La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno in cui la maggiorazione è corrisposta per la prima volta; negli anni successivi si considerano, invece, i redditi dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati con riferimento all'anno in corso.
Sono influenti:
Non si considerano i redditi derivanti da: