I cittadini italiani con residenza in Italia, i cittadini comunitari ed extracomunitari con un regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, della durata di almeno un anno, possono accedere alle prestazioni economiche in base alla valutazione della invalidità accertata e se in possesso di ulteriori e specifici requisiti relativi all'età, al reddito, al mancato svolgimento di attività lavorativa e alla frequenza scolastica.
La domanda amministrativa di accertamento sanitario, che darà luogo all'eventuale prestazione economica, deve essere preceduta dall’invio telematico all’Inps del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista nella patologia denunciata, purché abilitati dall’Inps, o dal medico del Patronato.
Il medico certificatore, dopo l'invio del certificato consegna all'assistito:
Entro e non oltre i 90 giorni dall’invio del certificato, l’interessato deve inoltrare telematicamente all’Inps la domanda amministrativa che sarà abbinata al certificato.
L’Inps, a seguito della domanda amministrativa, rilascia una ricevuta con il numero di protocollo e l'eventuale data di visita. L'accertamento sanitario verrà effettuato dalla commissione medica della ASL, integrata da un medico dell'Inps, ovvero direttamente dalla commissione medica Inps nelle Regioni che hanno stipulato apposite convenzioni con l’Istituto. L'esito della visita verrà validato dal responsabile del Centro Medico Legale Inps, che può disporre la visita diretta del cittadino richiedente.
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19, l’Inps ha sospeso le attività medico-legali di accertamento sanitario dell’invalidità civile, cecità, handicap e disabilità prevedendo, esclusivamente per i malati oncologici di cui l’art. 6, c. 3-bis della legge 80/2006, e per i richiedenti l’accertamento dell’Handicap grave, la possibilità di accertare il requisito sanitario in base alla valutazione della documentazione agli atti. La ripresa delle attività medico-legali è stata annunciata dall’Inps per giugno 2020. Successivamente, l’’articolo 29 ter del decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 120/2020, “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap”, ratifica le suddette attività di accertamento sanitario agli atti e le estende a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.
Terminata la fase sanitaria, se l'esito accertato dà titolo a prestazioni economiche, si passerà alla concessione delle stesse con la compilazione, in modalità telematica, del modello AP70 relativo all'autocertificazione degli ulteriori requisiti amministrativi previsti.
Dal 2019 è stata introdotta una semplificazione delle modalità di trasmissione delle domande che consiste nell'anticipare in sede di domanda di accertamento sanitario, le informazioni di natura socio-economica previste dal modello AP70. Tale modalità, in un primo momento rivolta esclusivamente ai soggetti richiedenti l'accertamento sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento ovvero a coloro che hanno superato l’età prevista per la pensione o assegno di invalidità civile, dal 1° giugno 2020 è stata estesa anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni i quali, contestualmente all'inoltro della domanda di accertamento sanitario di invalidità civile, sordità e cecità, dovranno inserire i dati necessari alla liquidazione dell'eventuale prestazione economica.
Ad oggi, i minori sono esclusi da tale modalità semplificata di presentazione della domanda. Pertanto, alla fine della fase sanitaria, dovranno inviare all'INPS il modello AP70 con i dati utili alla liquidazione della eventuale prestazione.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.
Si tratta di una prestazione economica rivolta agli invalidi civili parziali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni; ai fini del diritto alla prestazione è necessario il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro. Per il 2021, l’importo dell’assegno è di 287,09 euro e viene corrisposto per 13 mensilità.
Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno in corso in fase di prima liquidazione e all’anno precedente per gli anni successivi. Fa eccezione il reddito da pensione, per il quale si fa riferimento a quello dell’anno in corso. Si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali:
Sono esclusi dal computo i redditi esenti dall’Irpef e gli emolumenti a carattere risarcitorio:
Il richiedente deve autodichiarare di non svolgere attività lavorativa; tuttavia l'incompatibilità dell’assegno mensile con l’attività lavorativa opera solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente supera € 8.145,00 e il reddito da lavoro autonomo € 4.800,00.
L'assegno mensile è incompatibile con la pensione diretta di invalidità dell’Inps, con l’assegno ordinario di invalidità, con tutte le pensioni dirette di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi pensione diretta di invalidità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per IVS, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, fatta salva la possibilità di optare per una delle prestazioni incompatibili.
L'importo dell’assegno mensile, soggetto alla perequazione automatica, spetta per 13 mensilità annue e per il 2021 è pari a € 287,09 e non può essere erogato in misura parziale. Pertanto, nel caso in cui il reddito dell’invalido sia di poco al di sopra del limite, la prestazione non spetta, mentre viene erogata in misura intera se il reddito è di poco al di sotto del limite previsto. Dal 1° gennaio 2001, l'importo è stato aumentato di €. 10,33 ma l’incremento, ancorché esiguo, è legato a requisiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alle prestazioni stesse. Infatti, per il diritto alla maggiorazione è necessario soddisfare non solo un limite di reddito personale ma anche coniugale (vedi tabella sottostante):
Al compimento del 67° anno di età, in luogo dell'assegno mensile, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.
Certificato di medico abilitato alla compilazione online (specificare richiesta: assegno di invalidità)
Carta d'identità e tessera sanitaria richiedente e coniuge (se coniugato), permesso di soggiorno valido se richiedente straniero
Codice iban intestatario unico o coientestato con persona vivente
Nomina del tribunale se presente amministratore di sostegno
Ultima dichiarazione dei redditi