L'Assegno di Inclusione sarà attivo dal 1 Gennaio 2024.
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità, un minore, un componente in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione, o un adulto con almeno 60 anni di età.
Il Reddito Familiare deve essere inferiore a 6.000 euro. Se il nucleo è composto interamente da +67 anni o da +67 anni e da persone con disabilità grave o non autosufficienti, la soglia è innalzata a 7.560.
I valori di soglia del Reddito Familiare indicati possono essere incrementati sulla base di una serie di parametri definiti da una Scala di Equivalenza, in presenza di persone nel nucleo familiare che si trovino in determinate condizioni (disabili, minori, ultrasessantenni).
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA Cgil per la consulenza ai fini del diritto.
Il richiedente, al momento della domanda, deve soddisfare contemporaneamente questi requisiti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o familiare titolare del diritto di soggiorno, cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di protezione internazionale;
- essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi;
- avere un ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Nel caso vi siano minori, da calcolare come ISEE minorenni;
- avere un Reddito familiare inferiore a 6.000 euro. Se il nucleo è composto interamente da +67 anni o da +67 anni e da persone con disabilità grave o non autosufficienti, la soglia è innalzata a 7.560.
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione avente valore ai fini IMU non superiore a 150.000, inferiore a 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, più 2.000 per ogni componente successivo al primo fino a massimo 10.000 euro, più ulteriore 1.000 per ogni minorenne oltre il secondo. Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 per quelli con disabilità grave o non autosufficienza;
- In riferimento ai beni durevoli: non essere intestatari o avere disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600cc. o motoveicoli superiori a 250cc. immatricolati nei 36 mesi antecedenti, salvo veicoli per cui è prevista agevolazione per persone con disabilità; nessuna nave e imbarcazione da diporto (dlgs 171/2005) o aeromobili di ogni genere;
- Non essere sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, non avere subito sentenze definitive in seguito a condanna o patteggiamento nei dieci anni precedenti.
L’assegno è incompatibile con lo status di disoccupato per dimissioni volontarie (nei 12 mesi successivi) salvo giusta causa o risoluzione consensualedi un componente, mentre è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria.
Il beneficio economico è composto:
Il beneficio ha una durata di 18 mesi, al termine dei quali, dopo la sospensione di un mese, può essere rinnovato per periodi di 12 mesi intervallati sempre dalla sospensione di 1 mese.
L’importo minimo del beneficio è 480 euro annui (40 mese). Il beneficio è esente dal pagamento IRPEF.
Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, oppure presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).