La costituzione della posizione assicurativa consiste nel trasferimento della contribuzione presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti nel caso in cui un iscritto ad un fondo sostitutivo o esclusivo abbia cessato tale iscrizione entro il luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione. Il trasferimento della contribuzione avviene a titolo gratuito.
Nel caso in cui sia già stata presentata domanda di ricongiunzione i lavoratori che hanno cessato dall’iscrizione senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, possono richiedere di rinunciarvi e la restituzione delle eventuali rate di onere già versate, a condizione che:
Nel caso in cui sia già stata chiesta domanda di totalizzazione i lavoratori che hanno cessato dall’iscrizione senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, possono rinunciare alla domanda di pensione in totalizzazione a condizione che:
La costituzione della posizione assicurativa è stata abrogata a partire dal 31 luglio 2010. L’abrogazione della norma ha prodotto effetti diversi a seconda che l’interessato fosse iscritto alla Cassa dei dipendenti dello Stato (C.T.P.S.) o alla Cassa dei dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L).