Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il periodo protetto dall’indennità di maternità copre:
Il congedo di maternità può essere anticipato:
La Legge di Bilancio 145/2018 ha aggiunto la possibilità di riconoscere alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto nei 5 mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del SSN o convenzionato, oppure il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Ha diritto al congedo di maternità la madre lavoratrice.
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
Lavoratrici Dipendenti
Le lavoratrici, in congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione dal lavoro, per tutto il periodo di congedo di maternità, ivi compresi i periodi di congedo di maternità anticipata, autorizzati dall’ASL o dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino a raggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.
Lavoratrici Autonome
L’indennità viene effettuata applicando l’80% all’importo della retribuzione giornaliera convenzionale, da moltiplicare per i giorni, presenti nei 5 mesi o nei periodi inferiori, da indennizzare (si escludono le domeniche e le giornate festive nazionali e infrasettimanali).
La retribuzione minima giornaliera è fissata anno per anno dall’INPS.
Il riconoscimento dell’indennità è subordinato per le lavoratrici autonome:
L’astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data effettiva del parto e nei tre mesi successivi non è un requisito obbligatorio per la percezione dell’indennità.
Lavoratrici Parasubordinate
L’indennità, erogata direttamente dall’INPS, spetta nella misura dell’80% del reddito derivante da collaborazione a progetto e assimilata o derivante da lavoro libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta del parto.
Il riconoscimento dell’indennità è riconosciuto, per le lavoratrici parasubordinate:
Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
Certificazione Data presunta del parto
Certificazione DTL (se lavoro a rischio)
Certificazione Asl competente (se maternità a rischio)
Ultima busta paga
Codice fiscale del figlio (per la richiesta dei mesi post partum)
Carta d'identità e codice fiscale dell'altro genitore