Il congedo di paternità è un periodo di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
Lavoratori Autonomi e Parasubordinati
Lavoratori Dipendenti
Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stesse modalità e misura di quello obbligatorio della madre.
E' sempre riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:
L’indennità giornaliera, in questo caso, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione dal lavoro.
Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino a raggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.
Lavoratori Autonomi e Parasubordinati
E' sempre riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:
L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo per il periodo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice dipendente/autonoma, o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono da parte della madre e in caso di affidamento esclusivo al padre. Il padre lavoratore autonomo deve presentare domanda telematica all’Inps.
Il diritto è esteso ai padri liberi professionisti nei casi in cui la madre sia morta, gravemente malata, abbia abbandonato il figlio o vi sia l’affidamento esclusivo al padre. La domanda deve essere inoltrata all’Ente competente che gestisce le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti.
L’indennità, erogata direttamente dall’INPS, spetta nella misura dell’80% del reddito derivante da collaborazione a progetto e assimilata o derivante da lavoro libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta del parto.
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