L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e al relativo congedo di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima di tale termine, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia.
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