Maternità e Paternità

Congedo Parentale

A chi è rivolto

E' il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori, per i figli biologici, adottati o affidati. In caso di gemelli, ciascun genitore, per ciascun figlio, ha diritto ai periodi di congedo parentale previsti. Inoltre il padre lavoratore dipendente il diritto al congedo anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni del figlio/a, per un periodo complessivo massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:

  • alla madre lavoratrice, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, massimo di 6 mesi.
  • al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi oppure di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. L’importo dell’indennità di congedo parentale varia a seconda della tipologia di lavoro e dell’età del bambino.

Lavoratori Dipendenti

Lavoratori Autonomi

Lavoratori Parasubordinati

 

 

Lavoratori Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti l’indennizzo avviene secondo queste regole:

  • Indennizzo senza limiti reddituali: il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dal reddito del genitore richiedente, entro i 6 anni di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione.
  • Indennizzo subordinato al limite di reddito previsto per il genitore richiedente: i periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 6 anni del bambino/a oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni o tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media globale giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
  • Indennizzo assente: i periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, e dagli 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia per i figli adottati o affidati, non sono in nessun caso indennizzabili  

Ai fini del computo del reddito individuale si considerano tutti quelli assoggettabili ad IRPEF con esclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata e della stessa indennità per congedo parentale.

 

Lavoratori Autonomi

A partire dal 1° gennaio 2000 è stato esteso alle lavoratrici autonome il diritto al congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Il trattamento economico è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa e alla presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello cui ha inizio il congedo.

Il padre può fruire del congedo:

  • se lavoratore autonomo solo in caso di adozione o affidamento
  • se lavoratore dipendente, per diritto autonomo, in tal caso il periodo massimo complessivo da poter usufruire fra i genitori è pari a 10 mesi (3 mesi la madre e 7 mesi massimo il padre)

 L’indennità giornaliera è pari al 30% dell’importo della retribuzione giornaliera convenzionale, da moltiplicare per i giorni indennizzati.

Durante il periodo di percezione dell’indennità è sospeso l’obbligo contributivo:

  • per le coltivatrici dirette per l’intero periodo di fruizione del congedo
  • per le artigiane e commercianti esclusivamente per i mesi interi di fruizione del congedo

 

Lavoratori Parasubordinati

A partire dal 1° gennaio 2007 è stato esteso alle lavoratrici parasubordinate il diritto al congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al padre lavoratore in caso di adozione, affidamento o qualora sussista una delle situazioni previste per l’erogazione del congedo di paternità.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre lavoratore dipendente) il periodo massimo complessivo da poter usufruire fra i genitori è pari a 10 mesi (3 mesi la madre e 7 mesi massimo il padre).
In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun figlio ha diritto, indipendentemente quindi dal loro numero, ai periodi di congedo parentali previsti.
Per accedere all’indennità per il congedo parentale è necessario che:

  • risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata dello 0,72% nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta del parto
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale
  • ci sia effettiva astensione dall’attività lavorativa
  • per i lavoratori padri, invece, il requisito contributivo deve essere ricercato nei 12 mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni previste per il diritto al congedo di paternità.

L’indennità giornaliera è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro parasubordinato, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Documenti necessari

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
Codice fiscale del figlio
Codice fiscale dell'altro genitore
Ultima busta paga
Ultima dichiarazione dei redditi

Credits: Batmad.it