Maternità e Paternità

Assegno di maternità dei Comuni

A chi è rivolto

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione previdenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS. Possono accedervi:

  • le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio/a nato/a o adottato/a o accolto/a in affidamento preadottivo a partire dal 1 gennaio 2001.
  • Il padre, naturale adottivo o affidatario, nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.

L’assegno è anche cumulabile, fino ad integrazione dell’importo previsto annualmente, con indennità di maternità erogate in importo inferiore e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva. Se il richiedente l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo, la richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità.

Non è richiesto, quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISEE (per il 2020, 17.416,66 euro).

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