L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione previdenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS. Possono accedervi:
L’assegno è anche cumulabile, fino ad integrazione dell’importo previsto annualmente, con indennità di maternità erogate in importo inferiore e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva. Se il richiedente l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo, la richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità.
Non è richiesto, quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISEE (per il 2020, 17.416,66 euro).