La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale per scelta oppure quando la madre non ne ha diritto, per esempio, se è una domestica o lavoratrice a domicilio.
Il padre, invece, non ha diritto ai riposi se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
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Il diritto spetta ad entrambi i genitori, secondo le regole sopra indicate.
Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua di € 11.955,58 per il 2020.