L'assegno di maternità dello stato (detto anche assegno di maternità per lavori atipici e discontinui) è una prestazione previdenziale concessa ed erogata direttamente dall'INPS. Possono accedervi:
- le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio/a nato/a o adottato/a o accolto/a in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.
- Il padre, naturale adottivo o affidatario, nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.
L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica. In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli/e nati/e o entrati/e nella famiglia anagrafica.
L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:
- quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell'assegno, se la prestazione di maternità è di importo inferiore (pensiamo, ad esempio, ad una domestica o ad una parasubordinata);
- quando una lavoratrice fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, l'indennità di maternità viene garantita da parte dell'Inps, purché il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato, non sia superiore a nove mesi o comunque non sia superiore alla durata della prestazione stessa;
Se una lavoratrice viene licenziata o si dimette mantiene il diritto all'assegno, se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato.